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Scuola Paritaria |
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La legge 62 del 2000 ha introdotto nel sistema scolastico nazionale come
nuova figura formativa la “Scuola Paritaria”.
Con notevole ritardo su quanto la costituzione aveva sancito con la sua
emanazione, la legge ha reso dignità alle scuole private assimilandole alle statali e chiedendo alle strutture
che intendevano far parte del nuovo ed organico sistema scolastico
di adeguarsi ai nuovi livelli qualitativi richiesti in termini di
docenti impegnati e piani formativi adottati.
Le
nostre scuole sono rientrate nel novero delle “paritarie” con il primo
decreto di riconoscimento.
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Buono scuola |
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Legge
N. 14 del 03.10.02
…..omissis….
Art.3
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Per l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge,
l’Assessorato regionale
dei beni
culturali ed
ambientali e della pubblica
istruzione eroga in favore dei
soggetti indicati dall’art.2, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, un contributo annuo denominato “buono scuola” destinato
a concorrere , sino ad u massimo del 75 per cento, e per un importo
comunque non superiore a 1500 euro per ogni buono, alle spese di
frequenza, o per
tasse e
contributi disposti dalle scuole dell’infanzia, di base e
secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute
per ciascun
figlio durante
l’anno scolastico.
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Il
contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti
dell’importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di
soggetti portatori di handicap.
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Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta
dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, previo parere della competente Commissione
legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono determinati in
particolare:
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Il limite di reddito per l’accesso al buono, da definire mediante
sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei
componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel
caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con
priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
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La quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel
rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce
proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i
parametri di cui alla precedente lettera a);
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Le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini
dell’assegnazione del buono e l’eventuale franchigia da applicare;
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Le procedure e i termini d’inoltro delle istanze e le modalità di
erogazione dei buoni scuola;
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Le eventuali deroghe all’obbligo di frequenza presso lo stesso istituto
per l’intero anno scolastico;
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I
criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1
dell’articolo 4.
....omissis.... |
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